Dopo due settimane in zona arancione, la Regione Lazio “cambia colore” e torna in fascia gialla.
Meno restrizioni, soprattutto per bar e ristoratori, e una boccata d’ossigeno per l’economia locale.
Continuiamo a mantenere alto il livello di attenzione, evitiamo gli assembramenti, rispettiamo le misure anti contagio da Covid-19 e manterremo il colore giallo nella nostra Regione.
Il ministro Speranza firmerà la nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da lunedì 1 febbraio. Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano saranno in zona arancione. Tutte le altre Regioni, invece, (tra queste anche Lazio e Lombardia), saranno in fascia gialla.
Nell’infografica curata dagli Uffici Stampa degli Enti locali e sovracomunali del Lazio, tutte le informazioni utili alle domande più frequenti su cosa è consentito in fascia gialla.
Scarica le Slide_Lazio_in_Zona_Gialla.
Spostamenti:
Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Visite a parenti o amici:
È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.
La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
Bar e Ristorazione
È possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande.La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.