Procedura richiesta cambio di residenza
Dal 9 maggio, è possibile cambiare residenza in sole 48 ore, praticamente in real time, dato che la dichiarazione può essere fatta anche via mail o per posta.
Dalla suddetta data, infatti, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia anagrafica previste dall’art. 5 D.L. 5/20112 (convertito in Legge 35/2012) riguardanti le mobilità con le quali effettuare le dichiarazioni previste dall’art. 13 comma 1 lettere a, b, c, del DPR 223/1989 e cioè:
– trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero o trasferimento di residenza all’estero;
– costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza o variazioni intervenute nella composizione della famiglia o della convivenza;
– cambi di abitazione.
Le dichiarazioni, devono essere effettuate sugli appositi modelli predisposti e pubblicati dal Ministero dell’Interno, qui di seguito riportate:
– Dichiarazione di residenza
– Dichiarazione di residenza allegato A
– Dichiarazione di residenza allegato B
– Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero
Le suddette dichiarazioni devono essere firmate dal richiedente e da tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza, e alle stesse deve essere allegata copia del documento di identità di tutti i componenti che si trasferiscono, minorenni compresi.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe, per dimostrare il rapporto di parentela con gli altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A, mentre il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’Allegato B.
Le modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche
Aumentano dunque i canali aperti per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche , con l’adeguamento delle nuove tecnologie.
Le dichiarazioni anagrafiche d’ora in poi potranno infatti essere presentate:
1 – direttamente all’Ufficio anagrafe del Comune di Sant’Oreste in Piazza dei Cavalieri Caccia, 10 nei seguenti giorni: lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
2 – Raccomandata indirizzata a:
COMUNE DI SANT’ORESTE, Servizi Demografici, Piazza dei Cavalieri Caccia, 10
00060 Sant’Oreste (Roma);
3 – FAX al numero 0761578427;
4 – Via Telematica a casella di posta certificata : comunesantoreste@pec.it.
L’invio per posta elettronica è però consentito sol alle seguenti condizioni:
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente
che la copia della dichiarazione debitamente firmata sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
La nuova procedura seguita dal servizio anagrafe
A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficiale d’Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le seguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L’Ufficiale d’Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell’Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l’eventuale esito negativo.
Decorso tale termine, se il cittadino non riceve nessuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con l’applicazione della regola del silenzio-assenso.
Fiducia e Responsabilità
Il nuovo sistema, con tempi estremamente più rapidi rispetto al passato, si basa – in sostanza – su una maggiore fiducia accordata al cittadino, in quanto l’amministrazione compie gli accertamenti solo in una seconda fase.
Allo stesso tempo il cittadino viene anche maggiormente responsabilizzato. Infatti nel caso in cui, dopo gli accertamenti venissero verificate dichiarazioni non corrispondenti al vero, saranno applicati gli articolo 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero:
1 – la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione;
2 – il rilievo penale della dichiarazione mendace;
3 – l’Ufficiale d’Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.