L’ambiente è oggetto di protezione diretta, come bene giuridicamente tutelato in se e non solo oggetto di protezione indiretta
Negli anni Settanta del secolo scorso emerge in dottrina la tutela del bene giuridico ambiente e in giurisprudenza viene tutelato attraverso la responsabilità ex art. 2043 c.c. per poi essere trasposto nella legge 8 luglio 1986 n. 349.
Tuttavia la fonte genetica della sua tutela è stata individuata “direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente, come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni che concernono l’individuo e la collettività nel suo habitat economico, sociale, ambientale” (cfr. Cass.civ. III, 19 giugno 1996, n.5650 sul disastro del Vajont).
Il danno all’ambiente risarcibile ai sensi dell’art. 18 della legge n. 349 del 1986 è risarcibile attraverso una somma di denaro.
La politica ambientale con il Trattato di Maastricht diviene obiettivo della Comunità Europea la quale persegue la promozione di uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche, una crescità sostenibile non inflazionistica e che rispetti l’ambiente.
L’ambiente entra, inoltre, a far parte della Carta di Nizza tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea, assumendo rango di diritto primario dell’Unione Europea con il Trattato di Lisbona.